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Legge 16/04/1998 n. 1205. Ne' il Direttore esecutivo, ne' alcun membro del personale debbono avere interessi finanziari nell'industria o nel commercio dei legni, ne' in attivita' commerciali connesse. 6. Nell'esercizio delle loro funzioni, il Direttore esecutivo e gli altri membri del personale non sollecitano ne' accettano istruzioni da alcun membro o altra autorita' esterna all'Organizzazione. Essi si astengono da ogni atto suscettibile di avere incidenze sfavorevoli sulla loro situazione di funzionari internazionali responsabili in ultima istanza dinnanzi al consiglio. Ciascun membro dell'Organizzazione deve rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle responsabilita' del Direttore esecutivo e degli altri membri del personale senza tentare di influenzarli nell'esercizio delle loro responsabilita'. CAPITOLO PRIVILEGI ED IMMUNITA' Articolo 17 Privilegi ed immunita' 1. L'Organizzazione ha personalita' giuridica. Essa ha in particolare capacita' di stipulare contratti, di acquistare e di cedere beni mobili ed immobili e di intentare azioni legali. Lo statuto, i privilegi e le immunita' dell'Organizzazione, del suo Direttore esecutivo, del suo personale e dei suoi esperti, nonche' dei delegati dei membri quando si trovano sul territorio del Giappone, continuano ad essere regolati dall'Accordo di sede tra il Governo del Giappone e l'Organizzazione internazionale dei legni tropicali firmato a Tokio il 27 febbraio 1988, in considerazione degli emendamenti che possono essere necessari per una corretta applicazione del presente Accordo. 3. L'Organizzazione puo' inoltre concludere con uno o piu' altri paesi, accordi che devono essere approvati dal Consiglio, inerenti ai poteri, privilegi ed immunita' eventualmente necessari per la corretta applicazione del presente Accordo. 4. Se la sede dell'Organizzazione e' trasferita in un altro paese, il membro in questione conclude con l'Organizzazione, il prima possibile, un accordo di sede che deve esser approvato dal Consiglio. In attesa della conclusione di detto accordo, l'Organizzazione chiede al nuovo Governo l'esenzione fiscale nei limiti della sua legislazione nazionale sugli emolumenti corrisposti dall'Organizzazione al suo personale e sugli averi, redditi ed altri beni dell'Organizzazione. 5. L'Accordo di Sede e' indipendente dal presente Accordo. Tuttavia, esso puo' cessare: a) per reciproco consenso del Governo ospite e dell'Organizzazione; b) se la sede dell'Organizzazione e' trasferita fuori dal territorio del Governo ospite; oppure c) se l'Organizzazione cessa di esistere. CAPITOLO VI DISPOSIZIONI FINANZIARIE Articolo 18 Conti finanziari 1. Per il funzionamento e la gestione del presente Accordo sono istituiti: a) Il conto amministrativo; b) il conto speciale; c) il Fondo per il partenariato di Bali; e d) tutti gli altri conti che il Consiglio reputa appropriati e necessari. 2. Il Direttore esecutivo e' responsabile della gestione dei conti ed il Consiglio stabilisce nelle regole di gestione finanziaria dell'Organizzazione le disposizioni necessarie. Articolo 19 Conto amministrativa 1. Le spese necessarie per l'amministrazione del presente Accordo sono imputate sul conto amministrativo e coperte con i contributi annuali pagati dai membri, in base alle loro rispettive procedure costituzionali o istituzionali, e calcolate secondo i paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo. 2. Le spese delle delegazioni al Consiglio, ai comitati e ad ogni altro organo sussidiario del Consiglio di cui all'articolo 26 sono a carico dei membri interessati. Quando un membro domanda all'organizzazione servizi speciali, il Consiglio informa il membro che i costi relativi saranno a suo carico. 3. Prima della fine di ciascun esercizio, il Consiglio adotta il bilancio preventivo amministrativo dell'Organizzazione per l'esercizio successivo e stabilisce il contributo di ciascun membro a questo bilancio preventivo. 4. Per ciascun esercizio, il contributo di ciascun membro al bilancio Amministrativo e' proporzionale al rapporto esistente al momento dell'adozione del bilancio preventivo amministrativo di detto esercizio, tra il numero di voti di questo membro ed il numero totale di voti dell'insieme dei membri. Ai fini della fissazione dei contributi, i voti di ciascun membro saranno calcolati senza tener conto ne' della sospensione dei diritti di voto di un membro ne' della nuova suddivisione dei voti che ne risulta. 5. Il Consiglio stabilisce il contributo iniziale di ogni membro, che aderisce all'Organizzazione dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, in funzione del numero di voti che lo stesso membro deve detenere e della frazione non trascorsa dell'esercizio in corso; in ogni caso i contributi richiesti agli altri membri per l'esercizio in corso non sono modificati. 6. I contributi ai bilanci preventivi amministrativi sono esigibili il primo giorno di ciascun esercizio. I contributi dei membri per l'esercizio in corso durante il quale divengono membri dell'Organizzazione sono esigibili alla data in cui divengono membri. 7. Se un membro non ha integralmente versato il suo contributo al bilancio preventivo amministrativo nei quattro mesi successivi alla data in cui il contributo e' esigibile ai sensi del paragrafo 6 del presente articolo, il Direttore esecutivo sollecita il membro ad effettuare il pagamento il prima possibile. Se tale membro non ha ancora pagato il suo contributo nei due mesi successivi a questa richiesta, e' pregato di indicare le ragioni per le quali non ha potuto effettuare il pagamento. Se non ha ancora versato il suo contributo sette mesi dopo la data in cui lo stesso e' esigibile, i suoi lancio amministrativo nei quattro mesi seguenti la data in cui e' esigibile ai sensi del paragrafo 6 del presente articolo, questo membro beneficera' di uno sgravio contributivo secondo le modalita' stabilite dal Consiglio nelle regole di gestione finanziaria dell'Organizzazione. 8. Un membro i cui diritti sono stati sospesi in attuazione del paragrafo 7 del presente articolo e' tenuto a pagare il suo contributo. Articolo 20 Conto speciale 1. Sono istituiti due sotto-conti del conto speciale: a) Il sotto-conto dei progetti preliminari; b) Il sotto-conto dei progetti. 2. Le possibili fonti di finanziamento del conto speciale sono le seguenti: a) Fondo comune per i prodotti di base; b) Istituti finanziari regionali e internazionali; c) Contributi volontari. 3. Le risorse del conto speciale sono utilizzate solo per progetti preliminari e progetti approvati. 4. Tutte le spese iscritte nel sotto-conto dei progetti preliminari vengono rimborsate imputandole nel sotto-conto dei progetti, qualora i progetti siano in seguito approvati e finanziati. Se entro sei mesi successivi all'entrata in vigore del presente Accordo, il Consiglio non ha ricevuto fondi per il sottoconto dei progetti preliminari, il Consiglio riesamina la situazione e prende le decisioni appropriate. 5. Tutti gli incassi relativi a progetti preliminari o a progetti identificabili a titolo del conto speciale, sono versati su questo conto. Tutte le spese relative ai progetti preliminari o ai progetti, ivi compresa la retribuzione e le spese di viaggio di consulenti e di esperti, sono da imputare sullo stesso conto. 6. Il Consiglio stabilisce con voto speciale le condizioni e le modalita' secondo le quali, nel momento opportuno e nei casi appropriati, potrebbe sponsorizzare progetti da finanziare con dei prestiti a condizione che uno o piu' dei suoi membri si siano volontariamente assunti tutti gli obblighi e le responsabilita' relative a questi prestiti. L'Organizzazione non si assume alcun obbligo per questi prestiti. 7. Il Consiglio puo' designare e sponsorizzare ogni ente con il consenso di quest'ultimo, ivi compreso un membro o gruppo di membri, che ricevera' prestiti per il finanziamento di progetti approvati e si assumera' tutti gli obblighi che ne derivano, rimanendo inteso che l'Organizzazione si riserva il diritto di sorvegliare l'impiego delle risorse e di seguire l'esecuzione dei progetti in tal modo finanziati. 8. L'appartenenza all'Organizzazione non comporta, per nessun membro, qualsivoglia responsabilita' per prestiti contratti o prestiti autorizzati per dei progetti da ogni altro membro o ente. 9. Qualora siano offerti all'Organizzazione contributi volontari senza una determinata destinazione, il Consiglio puo' accettare questi fondi. I fondi in questione possono essere utilizzati per progetti preliminari e progetti approvati. 10. I contributi versati per determinati progetti approvati sono utilizzati solo per i progetti cui erano inizialmente destinati, a meno che il Consiglio non decida diversamente con l'accordo del contribuente. Completato il progetto, l'Organizzazione restituisce l'eventuale saldo dei fondi a ciascun contribuente ai progetti specifici, proporzionalmente alla quota di ciascuno nel totale dei contributi inizialmente versati per finanziare questo progetto, a meno che il contribuente non convenga diversamente. Articolo 21 Fondo per il partenariato di Bali 1. E' creato un Fondo per la gestione durevole delle foreste tropicali produttrici di legname da costruzione, destinate ad assistere i membri produttori negli investimenti necessari per conseguire l'obiettivo stipulato al capoverso d) dell'articolo primo del presente Accordo. 2. Il Fondo e' costituito da: a) contributi dei membri donatori; b) il 50% dei redditi procurati dalle attivita' relative al conto speciale; c) risorse provenienti da altre fonti, private e pubbliche, che l'Organizzazione puo' accettare, in conformita' con le sue regole di gestione finanziaria. 3. Le risorse del Fondo sono stanziate dal Consiglio unicamente per progetti preliminari e progetti che corrispondono ai fini enunciati al paragrafo 1 del presente articolo e che sono approvati secondo l'articolo 25. 4. Per lo stanziamento delle risorse del Fondo, il Consiglio tiene conto: a) dei particolari fabbisogni dei membri il cui contributo al settore economico in materia di foreste e di legni e' stato indebolito dall'applicazione b) dei fabbisogni dei membri che possiedono importanti superfici forestali e che sono dotate di programmi di conservazione delle foreste produttrici di legname da costruzione. 5. Il Consiglio esamina ogni anno il carattere adeguato delle risorse di cui dispone il Fondo e si sforza di ottenere le risorse supplementari di cui necessitano i membri produttori per far fronte alle finalita' del Fondo. La capacita' dei membri di attuare la strategia di cui al capoverso a) del paragrafo 4 del presente articolo e' influenzata dalla disponibilita' delle risorse. 6. Il Consiglio definisce le politiche e le regole di gestione finanziaria relative al funzionamento del Fondo, comprese le regole relative alla liquidazione dei conti alla fine o allo scadere del presente Accordo. Articolo 22 Modalita' di pagamento 1. I contributi sul conto amministrativo devono esser pagati in monete liberamente utilizzabili e non sono soggetti a restrizioni del cambio. 2. I contributi finanziari sul conto speciale e sul Fondo per il partenariato di Bali sono pagabili in monete liberamente utilizzabili e non sono soggetti a limitazioni di cambio. 3. Il Consiglio puo' inoltre decidere di accettare contributi sul conto speciale o sul Fondo per il partenariato di Bali sotto altre forme, ivi compreso sotto forma di materiale o di personale scientifico e tecnica per rispondere ai fabbisogni dei progetti approvati. Articolo 23 Verifica e Pubblicazione dei conti 1. Il Consiglio nomina dei revisori indipendenti incaricati di rivedere i conti dell'Organizzazione. 2. Dovranno essere a disposizione dei membri, il prima possibile dopo la fine di ogni esercizio finanziario ma non oltre sei mesi da questa data, i resoconti del conto amministrativo, del conto speciale e del Fondo per il partenariato di Bali, riveduti da revisori indipendenti, ed il Consiglio li esaminera' in vista della loro approvazione nella successiva sessione, a seconda di come convenga. Sara' poi pubblicato un estratto riepilogativo dei conti e del bilancio riveduti. CAPITOLO VII. ATTIVITA' OPERATIVE |
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